Art. 3.

      1. La dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementata per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009 di 10 milioni di euro, e per gli anni dal 2010 al 2015 di 20 milioni di euro.
      2. L'attività del fondo è prorogata al 31 dicembre 2015.